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venerdì 22 febbraio 2013

NWO ed il progetto Blue Beam

<<Ci sara', in una delle prossime generazioni,un metodo farmacologico per fare amare alle persone la loro condizione di servi,e quindi produrre dittature,come dire,senza lacrime;una sorta di campo di concentramento indolore per intere societa',in cui le persone saranno private di fatto della loro liberta',ma ne saranno piuttosto felici.>>
                                                                  Haldous Huxley
                                                                         (da un discorso tenuto nel 1961 alla California Medical School di San Francisco)


C'e sintonia ,tra me e Benedetto xvI,nel sostenere un nuovo ordine mondiale(Giorgio Napolitano 31 dicembre 2006)

Sull'onda della diffusione globale di internet,la cultura popolare si e' sbizzarrita nel tentativo di rispondere alla domanda:Che cos'e il Nuovo Ordine Mondiale ?
Tanto che l'espressione NWO secondo la sigla inglese,e' ormai una delle piu cliccate nel web.
Nell'immaginario popolare ,peraltro,questa espressione ha finito per identificarsi con l'idea che esista una mostruosa cospirazione universale guidata dai poteri forti,finalizzata al dominio delle genti di tutta la terra.Poteri forti identificati di volta in volta con:
Massoni,Ebrei,Gesuiti,le grandi multinazionali,i satanisti,la grande babilonia dell'anticristo(nelle versioni piu religiose)e persino con razze aliene(per lo piu ''i rettiliani'',secondo la versione proposta da David Icke),che avrebbero preso il controllo del pianeta fin dalla piu remota antichita'.
Ma ora per farvi capire meglio vi parlero' di un progetto,che a voi sembrera' fantascienza,ma che in realta' non lo e'.

E' tutto interconnesso: il fine ultimo è il nuovo ordine mondiale. "Secondo i molti rapporti che abbiamo ricevuto, crediamo che inizierà con qualche tipo di disastro economico in tutto il mondo. Non un crash completo, ma abbastanza per permettere loro di introdurre una sorta di in-tra moneta che introduca denaro elettronico a sostituire tutte le carte o denaro in circolazione. La nuova moneta elettronica dovrà essere utilizzata per forza da tutti al fine di evitare che capiscano che le persone che hanno soldi e non sono dipendenti da essi potrebbero essere proprio quelli che monterebbero un insurrezione contro di loro. Se ognuno è dipendente dalla moneta elettronica, non si può finanziare una guerra di ribellione che sarebbe stata finanziata dalla moneta tradizionale, quindi: la carta moneta cesserà di esistere. Questo è uno dei primi segni» parola di Serge Monast (conferenza denuncia pubblica dell'anno 1994).

Il collega Serge Monast [1945 - 5 dicembre 1996] era un giornalista canadese, alla ricerca di informazioni riguardo il Project Blue Beam, morto per "infarto ", a poche settimane dalla denuncia di ciò che aveva scoperto, anche se non aveva nessun  precedente di malattia cardiaca. Serge era in Canada. Prima della sua morte, il governo canadese rapì la figlia di Serge, nel tentativo di dissuaderlo dal proseguire la sua ricerca sul Progetto Blue Beam. Sua figlia non è mai stato restituita.

              Il progetto Blue Beam          Per l'instaurazione di una religione mondiale

L'infame "Blue Beam Project" - architettato dalla NASA in tre differenti fasi operative - si prefigge di accelerare l'instaurazione di una

NUOVA RELIGIONE MONDIALE

di stampo naturalistico - satanistico. La diffusione di una nuova religione "unica" è considerata dalle elite un imprescindibile basamento ideologico su cui fondare il cosiddetto

NUOVO ORDINE MONDIALE

La mancata unificazione di tutti i credo religiosi - infatti - costituirebbe un ostacolo insormontabile rispetto ai piani di unificazione politica e sociale dell'intera popolazione planetaria.

La PRIMA FASE operativa riguarda il "ritrovamento" di antichi reperti archeologici in alcune precise zone del pianeta (in alcuni casi a seguito di sommovimenti geologici provocati artificialmente), reperimenti talmente rivoluzionari da sancire la definitiva smentita di tutte le "certezze religiose" coltivate fin'oggi dalle popolazioni mondiali (fossili di dinosauro? - nuovi Vangeli?).
Ogni nazione dovrebbe così essere indotta a credere di avere male interpretato per secoli la propria dottrina religiosa. La preparazione psicologica rispetto a tale primo segmento è riscontrabile in numerosi film e documentari atti a sostenere la sostanziale "infondatezza" della cosmogonia creazionistica e l'incompatibilità dei tradizionali dettami religiosi con la natura umana (tra i tanti: Zeitgeist, Religious, Sex Crimes and Vatican, il Codice Da Vinci ed il recente Codice Genesi).

In definitiva, obiettivo del primo segmento operativo è quello di distruggere le convinzioni (argomento approfondito nel post "Spiritualità Sotto Assedio" n.d.t.) di cristiani e musulmani anche mediante alcune "prove inconfutabili" provenienti da un remoto passato.
vedi: "Gesù non è morto sulla croce", scoperto Vangelo in Turchia
http://www.net1news.org/ges-non-morto-sulla-croce-scoperto-vangelo-in-turchia.html

La SECONDA FASE operativa prevede l'apparizione nei cieli di numerose località sparse intorno al mondo, di enormi immagini "DIVINE". Il tutto sarà realizzato sfruttando la teconologia degli ologrammi tridimensionali proiettati mediante raggi laser e resi "parlanti" mediante sofisticati strumenti di proiezione del suono.
La proiezione sarà effettuata direttamente dai satelliti orbitanti, usando come "schermo" uno strato di sodio fluttuante a circa 100 chilometri dalla superficie terrestre. La stessa tecnologia sarebbe già stata adoperata per fare comparire almeno una parte dei numerosissimi oggetti volanti non identificati.

Obiettivo di tali messe in scena sarà quello di fare apparire il "NUOVO MESSIA" - Maitreya, il maestro illuminato - che con le sue parole inaugurerà l'istituzione della nuova religione mondiale.

In ogni parte del pianeta i fedeli di ogni religione assisteranno alla trasfigurazione della propria divinità adorata (Gesù, Maometto, Buddha, Krishna, ecc.) nella figura della nuova divinità. Costei spiegherà che il fine della religione sia quello di unire i popoli, e non di separarli, e di come i dettami della antiche scritture e tradizioni siano stati fraintesi ed equivocati, conducendo fratelli a combattere contro fratelli.

(guarda il video sulla realtà aumentata)

Le antiche religioni dovranno perciò essere abolite, in quanto menzognere, e sostituite da una nuova
UNICA RELIGIONE UNIVERSALE.


L'evento appena descritto si verificherà in un momento di diffusa anarchia, incertezza e paura scatenata da una enorme catastrofe "naturale" (asteroide? tempesta solare?) verificatasi su scala mondiale.

La TERZA FASE operativa avrà a che fare con le nuove tecnologie di comunicazione telepatica: le microonde ELF (extremely low frequency), VLF (very low frequency) ed LF (low frequency).

Attraverso un bombardamento di impulsi di radiazione ogni singolo individuo del pianeta sarà persuaso di avere un rapporto di comunicazione diretta con il nuovo dio. Il bombardamento sarà effettuato mediante satellite, e provocherà una profonda interazione con il pensiero individuale, formando il fenomeno attualmente denominato "pensiero diffuso artificiale." Lo studio e l'utilizzazione delle tecnologie anzidette, adoperate anche per il famigerato programma "MK-Ultra" sono stati dimostrati in numerose occasioni.

A tal proposito, è utile citare una conferenza che ebbe luogo nel gennaio 1991 presso l'Università dell'Arizona, dal titolo "Ricerche avanzate della Nato in materia di sistemi biomolecolari." Alcuni argomenti affrontati dalla conferenza scatenarono le proteste degli astanti, spaventati dal potenziale abuso che i governi avrebbero potuto fare delle tecnologie presentate. In quella occasione gli scienziati accennarono alla capacità acquisita da parte degli Stati Uniti, di rendere cieche, sorde o mute le persone solo mediante la trasmissione di determinati impulsi magnetici.

Alcune delle anzidette tecnologie sono attualmente operative ed utilizzate dalla CIA, la NSA e l'FBI per scopi politici e militari, compresa la creazione di "candidati manciuriani." Esse si basano su una metodologia del tutto nuova di studio del cervello e del sistema neuro-muscolare, ed agiscono mediante impulsi di radiazione trasmessi a bassissime frequenze. La sperimentazione dei sistemi biomolecolari continua ad avere luogo sui detenuti di Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Australia, Germania, Francia (Arancia Meccanica, film di Stanley Kubrick del 1971 trattava questo argomento n.d.t.).

E' utile riportare quanto dichiarato nel 1970 dallo psicologo James V. McConnel in una intervista rilasciata alla rivista "Psychology Today."

"Presto giungerà il giorno in cui saremo capaci di combinare la deprivazione sensoriale con l'azione ipnotica di alcune droghe ed il meccanismo "educativo" basato sulla dicotomia ricompensa-punizione. A quel punto potremo raggiungere un controllo pressochè assoluto sul comportamento di un individuo, ed ottenere molto rapidamente ed efficacemente un "positivo" lavaggio del cervello che ci consentirà di riprogrammare indole e personalità di qualsiasi individuo."

Quanto appena detto, sta alla base della filosofia sociale delle Nazioni Unite, secondo la quale

nessuno dovrebbe potersi dire "possessore" di una propria personalità.

Qualsiasi personalità "antisociale" dovrebbe considerarsi "abusiva" e dunque suscettibile di "miglioramenti" impositivi da parte degli enti preposti. Tutto ciò - naturalmente - per poter soddisfare le esigenze "collaborative" richieste dal nuovo ordine mondiale.


Vi suggerisco di prendere seriamente in considerazione tali informazioni, prima di respingerle come frutto di un fanatico cospirazionista. Vi suggerisco di informarvi circa il chip trasmettitore prodotto dalla compagnia Loral Electro-Optical System con sede in Pasadena, California. Tale trasmettitore, che opera sulle stesse frequenze del sistema nervoso umano, fu commissionato dal generale Leonardo Perez in nome e per conto della aviazione militare statunitense, che era alla ricerca di un'arma che fosse in grado di trasmettere impulsi di sfiducia nella mente del nemico ed impulsi di fiducia in quella delle truppe amiche.

Si sospetta che la tecnologia ELF sia stata adoperata nel 1970 contro una donna britannica la quale protestava troppo "animosamente" contro l'installazione di missili cruise presso la base militare di Greenham Common (se è per questo esiste la possibilità che tali sperimentazioni siano già in corso d'opera da molti anni in tutto il mondo, e più precisamente dal momento in cui persone completamente normali hanno iniziato ad uccidere per futili motivi i propri congiunti, famigliari e vicini di casa, casi ormai molto frequenti, di cui sentiamo parlare quotidianamente in tutti i notiziari - n.d.t.).

Questa arma è in grado di causare la totale deprivazione sensoriale di un individuo, al punto che il soggetto non sia più in grado di udire i propri stessi pensieri. La metodologia scientifica utilizzata dalla tecnologia ELF è stata descritta in moltissime pubblicazioni del Dipartimento della Difesa statunitense, tra cui uno intitolato "Spettro elettromagnetico e conflitto a bassa intensità", stilato del capitano Paul E. Tyler, comandante medico della marina degli Stati Uniti, incluso in una raccolta di saggi dal titolo "Bassa intensità e moderne tecnologie di modifica", a cura del tenente colonnello David G. Dean. La raccolta è stata pubblicata nel 1986 da parte delle edizioni "Air University Press."

Nel suo libro "The Body Electric", il candidato premio Nobel Robert Baker descrive una serie di esperimenti condotti nel 1960 dallo scienziato Allen Frie, in cui il funzionamento della manomissione mentale è stato pienamente dimostrato. Così come gli esperimenti condotti nel 1973 dal dottor Joseph Sharp, che vi si sottopose personalmente, dimostrando di poter udire e comprendere messaggi inviatigli in una eco-camera attraverso una serie di audiogrammi ad impulsi a microonde. Baker concludeva il libro con alcune considerazioni circa il pericolosissimo potenziale di una tal sorta di tecnologia, che potrebbe "fornire istruzioni non rilevabili ad un assassino inconsapevole e programmato in tal senso." Allen Frie ha inoltre notato come sia possibile accelerare, decelerare o arrestare il battito cardiaco di una rana sincronizzando il fascio di impulsi a microonde con il ritmo del cuore dell'animale.

Un altro libro del 1978, scritto da James C. Lynn ed intitolato "Microwave Auditory Effect and Application" descrive come sia possibile trasmettere delle voci perfettamente udibili, direttamente nella mente di un individuo. Nel dicembre 1980 venne pubblicato sul periodico "US Army Journal" un articolo dal titolo: "The New Mental Battlefield: Beam Me Up, Spock", a cura del tenente colonnello John Alexander.

Scrive Alexander:
"... Numerosi esempi dimostrano incredibili progressi in tali aree. Il trasferimento di energia da un organismo all'altro; la capacità di trasmettere o guarire una malattia a distanza; la capacità di indurre la morte a distanza in modo tale che non sia riscontrabile una causa apparente del decesso; la modificazione del comportamento mediante strumenti telepatici, che consente di indurre uno stato ipnotico fino ad una distanza di 1000 chilometri, questi sono tutti obiettivi già conseguiti." Alexander conclude:

"Se sarà possibile alimentare il pensiero artificiale multigenico mediante satellite, a quel punto il controllo mentale dell'intero pianeta sarà a portata di mano."


Ecco, tornando al Blue Beam Project, la terza fase a cui accennavamo paragrafi addietro è denominata proprio "Electronic Telepathic Two Way Communication."

Fintanto che la gente non si renderà conto che questo genere di tecnologia non è fantascienza, ma esiste realmente, essa correrà un gravissimo pericolo. Perchè arriverà la notte in cui nel cielo compariranno immagini meravigliose e sconvolgenti, che preannunceranno l'avvento del nuovo messia, ed in molti non saranno adeguatamente preparati ad affrontare la situazione, vedere il tranello, e salvarsi la vita.


link all'articolo originale: http://www.thewatcherfiles.com/bluebeam.html



giovedì 21 febbraio 2013

Nestle' :State attenti

Comincio col dirvi che vi avevo gia avvertiti in altri miei post sulla Nestle'.Una delle piu spietate multinazionali e tra le piu potenti al mondo in guadagni e controllo di marche.Pensate che la Nestle' controlla circa 5000 marche e che e' stata la pioniera nella lotta alla privatizzazione dell'acqua,perche' per il presidente della multinazionale Peter Brabeck l'acqua non e' un bene dell'umanita',ma un prodotto alimentare che va privatizzato e venduto .Ahh dimenticavo che il presidente sopra citato e' anche a favore dell'OGM  ''come se non bastasse''.Ora l'ultima uscita e' stata di ritirare dal mercato  i ravioli Buitoni la carne ecc... perche' contenenti carne di cavallo anziche' di manzo,mmmhh davvero strano,perche' avrebbe dovuto farlo sapere e ritirarli dal mercato?!?Forse perche' qualcuno lo ha scoperto,e comunque io mi chiedo:Dove sono i controlli? La Food and Drug administration cosa fa??
Se e' passata questa,io penso allora quante cose ci mettono nei loro prodotti che noi non sappiamo?!?
La Nestle' solo, controlla altre 5000 marche e fa un fatturato da 65 milioni di euro,siamo davvero sicuri che questi fantomatici controlli avvengano davvero?!?  Apriamo gli occhi e stiamo attenti



27ma azienda mondiale
FATTURATO: 65. MILIARDI DI Dollari
AVENUE NESTLE' 55
CH-1800 VEVEY
SVIZZERA
Secondo l'UNICEF un milione e mezzo di bambini muoiono ogni anno poiché non vengono nutriti con il latte materno. E molti milioni in più di bambini si ammalano seriamente. L'allattamento al seno materno fornisce il migliore inizio alla vita per tutti i bambini, ma in una società di poveri costituisce un'indispensabile fonte di sopravvivenza. Le società che producono latte per bambini promuovono il loro prodotto presso mamme ed operatori sanitari, poiché si rendono conto che, se non riescono a far attecchire l'allattamento artificiale, non fanno affari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'UNICEF hanno un Codice Internazionale che proibisce ogni forma di promozione di latte per bambini. La Nestle' viola questo codice più frequentemente degli altri concorrenti.
Una delle strategie di maggior successo della Nestle' consiste in forniture gratuite di latte agli ospedali: allattare con il biberon i neonati favorisce l'insuccesso dell'allattamento naturale. Il bambino viene infatti a dipendere dal latte artificiale. Una volta a casa la madre deve comprare il latte da sé. In molte società ciò può costare più della metà dell'intero reddito familiare. Le madri povere a volte diluiscono eccessivamente il latte in polvere e ciò porta alla malnutrizione. In condizioni di povertà l'acqua mischiata al latte e' spesso malsana; porta a diarrea, disidratazione e spesso alla morte.
Il primo boicottaggio della Nestlé venne sospeso nel 1984, quando la Nestlé' promise di rispettare il Codice Internazionale. La Nestlé rinnegò subito la sua promessa, cosicché il boicottaggio venne nuovamente attivato nel 1988, concentrando l'azione sul prodotto più venduto e famoso della Nestlé, il Nescafè. La Nestlé ora ammette che le forniture gratuite sono dannose, ma si rifiuta di bloccarle negli ospedali, a meno che i governi facciano leggi in materia. La Nestlé' e' impegnata a far diminuire l'allattamento al seno materno allo scopo di vendere più latte in polvere.
Una risoluzione del 1986 dell'Assemblea Mondiale della Sanità aveva stabilito che: "nessuna fornitura, gratuita o con sussidio, di latte in polvere per bambini deve essere data agli ospedali o ai reparti maternità; il piccolo ammontare necessario dovrà essere acquistato dalle istituzioni".
Il boicottaggio della Nestlé sta funzionando ?
La Nestlé' e' chiaramente preoccupata per il danno alle sue vendite e alla sua reputazione. Il boicottaggio è appoggiato a livello internazionale da migliaia di persone, nonché da centinaia di organizzazioni, inclusa la Chiesa d'Inghilterra. Il boicottaggio continuerà finché la Nestlé' interromperà tutte le sue irresponsabili pratiche di commmercializzazione.
Cosa puoi fare:
- Non acquistare più Nescafè, e scrivi alla Nestle' dicendo che sostieni il boicottaggio.
- Distribuisci volantini sul boicottaggio.
- Chiedi a qualsiasi gruppo comunitario, sindacati, chiese ed altre organizzazioni di unirsi alla campagna.

COSA COMBINA NEL MONDO LA NESTLE' REGIMI OPPRESSIVI: Nestlè ha filiali in Brasile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Papua Nuova Guinea, Filippine, Senegal, Sri Lanka, Turchia. L'Oreal è presente anche in Perù e Marocco.
RELAZIONI SINDACALI: nel 1989 i lavoratori di una fabbrica di cioccolato a Cacapava, Brasile, fecero sciopero. I lavoratori si lamentavano delle misere condizioni di lavoro, compresa la discriminazione verso le donne, la mancanza di indumenti protettivi e le inadeguate condizioni di sicurezza. Entro due mesi dall'inizio dello sciopero la compagnia aveva licenziato 40 dei suoi operai, compresa la maggior parte degli organizzatori dello sciopero.
COMMERCIALIZZAZIONE IRRESPONSABILE: recenti mosse della Nestlè nel campo del latte in polvere per neonati comprendono un'ulteriore violazione del Codice dell'OMS, cioè la pubblicità del suo nuovo latte ipo-allergenico, Good Start, negli USA. Si è saputo che alcuni neonati hanno sofferto di shock 'anafilattici', con pericolo per le loro vite, dopo essere stati nutriti con questo prodotto. Vedi anche il boicottaggio sotto.
TEST SU ANIMALI: L'Oreal è attualmente oggetto di boicottaggio per il suo uso continuato di test sugli animali. La stessa Nestlè è stata recentemente criticata dalla BUAV (antivivisezionisti inglesi) per aver fatto test di cancerogenicità del suo caffè su topi.
CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: la Nestlè è attualmente oggetto di un boicottaggio mondiale per la pubblicità irresponsabile del latte in polvere, e L'Oreal per i test sugli animali.

PRODOTTI DI CONSUMO DELLA NESTLE'
E' presente con i marchi:
Acqua brillante Recoaro, After Height, Alemagna, Antica Gelateria del Corso, Baci, Bella Napoli, Buitoni, Belté, Berni, Cacao Perugina, Cappuccino, Chef, Contadina, Cheerios, Chinò, Chocapic, Ciocoblocco, Caludia, Condipasta, Condiriso, Gourmet, Dorè, Ecco... Franck, Fiorello, Fido, Fontelimpia, Friskies, Fruttolo, Galak, Gingerino Recoaro, Gold Krisp, Guigoz, King, Kit Kat, La Cremeria Motta, la Valle degli Orti, Le Ore liete, Perugina, Levissima, LC1, Limpia, Lion, Lingotto, Locatelli, Lora Recoaro, Maggi, Malto Kneipp, Mare Fresco, Miglioli, Mio Locatelli, Mio Yougurt, Mirage, Motta (gelati), Nescafè, Nesquil, Nestea, Nestlé, Nestum, One-O-One, Orzoro, Panna, Pejo, Perrier, Perugina, Pezzullo, Pizzaiola Locatelli, Quality Street, Recoaro, Sanbernardo, Sanpellegrino, Sanbitter, Sasso, Santa Maria, Santa Rica, Surgela, Trio, Ulmeta, Vera, Vismara, Voglia di Pizza, anche la licenza di commercio dell'acqua Fiuggi.
Tratto dal sito Manitese http://www.manitese.it/boycott/boycott.h da:Mini-Guida al consumo critico e al boicottaggio Nuova Edizione Movimento "Gocce di Giustizia" Vicenza, luglio 1998

venerdì 15 febbraio 2013

Vaccini: Esavalente contiene mercurio e alluminio

 il vaccino esavalente Infanrix Hexa (prodotto dalla Glaxo Smith Kline), come attestano i riscontri scientifici ed istituzionali contiene mercurio ed alluminio, sostanze cancerogene e velenose. Il mercurio, addirittura è stato bandito in Italia con un decreto nell'anno di grazia 2003. Inoltre, ho accertato inequivocabilmente - e chiunque può verificare questo dato - ossia che il vaccino quadrivalente per i bimbi dal terzo mese di vita è scomparso dalla vendita in Italia addirittura dal 2004. In tal modo i neonati sono costretti ad un siringone con altri due antigeni non obbligatori.

Si chiede al ministro Balduzzi - senza se e senza ma - di adoperarsi istantaneamente per il ritiro immediato di tale vaccino esavalente inutile e dannoso, somministrato ai bambini italiani.

Egregi boiardi di Stato, con la vita e la salute dei bambini non si fanno affari. E' chiaro, il concetto elementare oppure dobbiamo venire a Roma in massa per spiegarvelo faccia a faccia?

 

Iatrogeno - Danni irreversibili ai bambini documentati da ricerche scientifiche internazionali, stranamente ignorate dalla maggioranza dei pediatri italioti che arrancano sugli aggiornamenti indipendenti. Ed inoltre, c'è anche una grave ed immensa truffa economica allo Stato, ovvero alla popolazione italiana. Cosa aspetta la Guardia di Finanza a darsi una mossa? Che altro aggiungere per arrestare questo genocidio dimenticato che ingrassa le multinazionali come Glaxo Smith Kline e Novartis? In Parlamento le già scarse interrogazioni dal 1996 ad oggi, nel 95 per cento dei casi non ricevono risposta dai governi in carica. Altro che Stato di diritto. Strano che siano obbligatori per legge 4 vaccini ma in commercio dal 2004 c’è solo l’esavalente, per cui si iniettano ai bimbi altri due vaccini facoltativi e più, imbottiti oltretutto di adiuvanti pericolosi come l’alluminio ed il cancerogeno mercurio messo al bando un decennio fa. Chi ci guadagna da queste singolari disattenzioni istituzionali? Oltretutto è stato appurato che nonostante sia stato dichiarato fuorilegge il mercurio a partire dall’anno 2003, i vaccini obbligatori ne contengono ancora in base ad una disposizione commerciale dell’ente europeo di controllo dei farmaci. Appunto: chi controlla i controllori? Sovente gli addetti alla sicurezza in Italia banchettano con le case farmaceutiche. Oltretutto da un recente esame di laboratorio dell’istituto Nanodiagnostics di Modena su 20 vaccini in vendita da noi è emersa la presenza di metalli pesanti, certifica il dottor Stefano Montanari.

 
Vaccini utili e sicuri? - Sulla base della letteratura scientifica, il pediatra Roberto Gava parla chiaro. «Il sistema immunitario di un bambino di pochi mesi è totalmente immaturo e quindi facilmente squilibrabile. Molti neonati presentano una immaturità particolare del loro sistema immunitario che dura fino a 12-18 mesi e che viene chiamata ipogammaglobulinemia transitoria: se in questo periodo il bambino viene vaccinato, corre un elevato rischio di subire danni da vaccino, mentre, se si attende che il suo sistema immunitario maturi, il rischio si riduce. E’ noto che minore è l’età del neonato o maggiore è la sua immaturità o maggiore è il numero di vaccini inoculati insieme, maggiore è il rischio che il bambino subisca un grave danno vaccinale. Non dimentichiamo che inoculiamo circa 25 antigeni vaccinali (compresi i richiami) nei primi 15 mesi di vita del bambino. I vaccini sono dannosi perché impediscono al bambino di venire a contatto con germi importanti. Infatti, sappiamo che il sistema immunitario immaturo del bambino viene stimolato, rafforzato e maturato proprio grazie ai piccoli e grandi combattimenti che lo impegnano fisiologicamente in molte sfide quotidiane. Non sarebbe allora più logico, sicuro ed efficace irrobustire la sua immunità aspecifica che lo difenderebbe da tutti i germi, invece di cercare di fortificare (con tutti i rischi che sappiamo) l’immunità specifica proteggendolo con i vaccini contro solo 7-8 germi? Consideriamo che le vaccinazioni che noi pratichiamo non servono per proteggere i bambini dalle malattie virali e batteriche che li affliggono tutti i giorni; anzi, dato che i vaccini indeboliscono il sistema immunitario (effetto massimo nei 20-30 giorni successivi al vaccino), i bambini vaccinati risultano più esposti dei non vaccinati. Il cervello ha un suo sistema immunitario specializzato e quando una persona viene vaccinata, le sue cellule immunitarie specializzate (“microglia”) vengono attivate. Vaccini multipli e frequenti iperstimolano questi neuroni provocando il rilascio di diversi elementi tossici (radicali liberi, citochine, chemochine, ecc.) che danneggiano le cellule cerebrali e le loro connessioni sinaptiche. Questa iperstimolazione è la prima causa di tante cerebropatie, non per ultima la sindrome autistica, ma anche la ADHD (disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività), le ipercinesie, le dislessie, le convulsioni, eccetera. I vaccini sono pericolosi sia per i loro componenti antigenici che per i loro componenti tossicologici, perché possono contenere: virus vivi o morti, batteri, parti di DNA, frazioni antigeniche, tossine, proteine eterologhe, prioni, antibiotici, mercurio, fenolo, alluminio, formaldeide, fenossietanolo, oli e innumerevoli nuovi composti ad azione conservante o adiuvante, nanoparticelle e chissà cos’altro, … perché ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Con le conoscenze di immunologia di cui disponiamo oggi, pensare che la somministrazione di queste sostanze a neonati di 2-3 mesi di vita sia totalmente innocua …. è veramente da “sciocchi”».

Non abbiamo altro tempo da perdere se teniamo alle future generazioni. E’ una battaglia di civiltà: stop alla barbarie.

GPaolo10/26/2012


Basta poco per cancellare un crimine di Stato ancora in atto che attenta alla vita dei bambini, i più indifesi. Una civiltà si misura dal grado di attenzione verso i più deboli.
Tre domande al primo ministro golpista Mario Monti: Quanti sono i danneggiati da vaccino in Italia ?
Se la vaccinazione coatta non ha controindicazioni per quale ragione è stata varata la Legge 25 febbraio,1992, numero 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) ?
Infine, perché approvare il Decreto 12 dicembre 2003 (Nuovo modello: segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini) se la procedura è regolare e non ci sono complicazioni sanitarie nella popolazione pediatrica, come da sempre propagandato dal Ministero della salute ?
Cronaca nera - I ricchi e potenti votati al dio denaro non pagano mai e nuocciono ancora alla collettività, grazie alla disattenzione generale. Ministri, baroni universitari, manager pubblici, funzionari dello Stato, medici in posti chiave di responsabilità, si prodigano ad imporre e restringere la qualità di vita della popolazione italiana dentro il meccanismo della malattia perenne.
I morti non torneranno in vita e i malati danneggiati dalle vaccinazioni affaristiche, dettate dalla società britannica Smith Kline Beeecham non guariranno, comunque dovranno risarcire lo Stato (si fa per dire) con oltre 5 milioni di euro ciascuno, per danno di immagine l’ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo (ospite fisso televisivo per anni del piduista Maurizio Costanzo) e l’ex direttore generale del Servizio farmaceutico Duilio Poggiolini.
E’ la sentenza numero 5756 della Corte di Cassazione che, pronunciandosi a sezioni unite civili, ha confermato il 12 aprile 2012 una decisione della Corte dei conti sullo scandalo della sanità nel periodo 1982-1992.
La somma che De Lorenzo e Poggiolini dovranno versare allo Stato è di 5.164.569 euro ciascuno: bruscolini per chi maneggiava ed accumulava lingotti e marenghi d’oro.
La sentenza aveva preso le mosse dalle sentenze penali definitive per i reati di corruzione o concussione «ascritti ai convenuti - è scritto nella sentenza - che, negli anni 1982-1992, nelle posizioni rispettivamente rivestite nell’ambito della pubblica amministrazione, avevano percepito somme da numerose case farmaceutiche, producendo un danno erariale derivato dalla ingiustificata lievitazione della complessiva spesa farmaceutica».
Nella medesima sentenza sono state confermate anche le condanne ai risarcimenti dell’ex segretario personale del ministro Giovanni Marone, nonché di Antonio Boccia, componente della Cip farmaci, entrambi a 2.582.284,50 euro; confermate le condanne anche per Elio Guido Rondanelli (dipendente del ministero) e Pier Carlo Muzio a 516.456 mila euro ciascuno e Antonio Brenna (presidente della commissione Cip farmaci) a 2.582.284 euro. In totale il risarcimento ammonta a 13 milioni e 427.878 euro.

Tenetevi forte: i mostri sono ancora in circolazione e possono fare ancora tanti danni.
Continua su http://www.mednat.org/vaccini/epatite_engerix_b.htm

Le loro più spietate mosse sono per utilizzare proprio le vaccinazioni,creando epidemie pandemie malattie varie per poi rifilarci i vaccini,che a loro volta fanno più danno della malattia stessa perché pieni di mercurio alluminio e contaminati di ogni tipo. Molte malattie di oggi provengono proprio dai vaccini,vedi HIV,autismo,Parkinson, Alzheimer,SLA,demenza senile vari tumori laucemie ecc...
Ma non finisce qui un giorno creeranno qualcosa di grosso per indurci tutti alla vaccinazione,molti pensano alla diffusione del virus ebola che decimerebbe l'intera popolazione mondiale,creando un ecatombe planetaria, preghiamo Dio che ciò non accada.

Gianni Lannes: Uomo esempio

Ho deciso di pubblicare questo post dopo aver letto un mio seguitissimo blog: Su la testa di Gianni Lannes,che ha tutto il mio rispetto e ammirazione.

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2012/11/lultima-inchiesta.html#comment-form

12.11.12

L'ULTIMA INCHIESTA

di Gianni Lannes

Lettrici e lettori tutti che seguitate a chiedermi perché ho staccato la spina. Questo è l'ultimo pezzo che ho scritto per Il Corriere della Sera, il più importante quotidiano del Belpaese. Il tema è di cogente attualità: la giustizia che non ingrana. Non ho accettato l'imperante diktat (occuparsi di frivolezze e non toccare i gangli del potere) - già avanzato da un altro quotidiano La Stampa (di proprietà Fiat) - ed ho perso il lavoro. Pensate un pò: l'11 ottobre 2008, La Stampa pubblicò in primo piano (prima pagina) una mia inchiesta sull'amianto alla Barilla (stabilimento di San Nicola di Melfi in Basilicata, dove si producono le famose merendine). Reazione della multinazionale alimentare? Minacce a mezzo dell'avvocato Mariconda con studio a Milano. Esiste un documento scritto (un atto di transazione tra Barilla e Fiat, ne ho una copia in originale) in cui appunto la Barilla chiede ed ottiene la mia testa. E poi il presidente del Senato Schifani che fa visita alla redazione di Torino e mi invita alla festa del ventaglio a Roma per chiedermi lumi di questo mio interessamento ad "un'utile opera pubblica", già sponsor di una superstrada inutile e devastante in Sicilia nel bosco della Ficuzza (compresa un'area archeologica), già cittadino onorario di Corleone. Aveva ragione lo scrittore Leonardo Sciascia: troppi professionisti dell'antimafia sulla scena. Il seguito? Un corollario di attentati ed intimidazioni mortali alla mia famiglia. E potrei continuare con le navi dei veleni (ed il presidente della commissione bicamerale Pecorella a difesa dei rifiuti radioattivi importati in Italia proprio da Israele; vedi il caso di Ravenna di cui avevo scritto due anni fa) o il governo Berlusconi (direttamente la Sogin) che ha affidato (senza gara d'appalto) lo smantellamento parziale della centrale nucleare di Caorso alla 'ndrangheta e tutti anche all'opposizione (vero "molto onorevole" Antonio Di Pietro?) fanno finta di nulla. Ed infine, la revoca della protezione di Stato, annunciata con una mera telefonata il 19 luglio 2011 ed il conseguente trasferimento ad incarichi di bassa manovalanza dei miei angeli custodi della Polizia di Stato (con cui ho diviso per due anni anche il sonno ed i timori delle famiglie). E vogliamo aggiungere qualcosa sulle mancate risposte sia del governo Berlusconi che di quello del golpista Monti alle numerose interrogazioni ed interpellanze parlamentari sul mio caso? Quante singolari coincidenze. Vi sembrano pochi tre attentati? Non sono abituato a piangermi addosso, bensì a combattere a viso aperto. Ma in questo caso i nemici mafiosi si nascondono nello Stato. Allora, nulla di personale, ma diamoci un taglio con il finto buonismo e l'ipocrisia dilagante. Anche il web in Italia è sovente una discarica ed un'attività di masturbazione teorica. Quando si passa alla realtà concreta, molti si squagliano per la paura. Allora di che parliamo? Quello che scrivo (prove alla mano) è quello che vivo. Attorno a noi, ogni giorno muoiono in un amen tante persone: donne, ma soprattutto bambini che si ammalano di cancro. E il Belpaese che fa? Continua a distrarsi con il solito teatrino: il piduista Berlusconi, poi Bersani comprato per appena 98 mila euro dal clan Riva (inquinatori a morte di Taranto e dintorni), quindi Renzi (detto anche "il nulla che avanza") ed infine Svendola Puglia (con Pugliamo l'Italia). Dulcis in fundo: il comico eterodiretto Grillo. Che schifo! E questi dovrebbero risollevare l'Italia? Ma fatemi il piacere tutti quanti.

SAPERE AUDE: osate, andate oltre gli schemi artificiosi e gli steccati artificiali, unite le energie, non disperdetevi come vuole il sistema di potere. Gandhi è un esempio.

Certe scelte si pagano sempre in prima persona. Con il giornalismo in Italia ho chiuso per mia scelta! Grazie per le parole di incoraggiamento ma le pacche sulle spalle non costano nulla e non risolvono i problemi, magari alleviano i sensi di colpa. La democrazia, attualmente è sconfitta nel Belpaese. Se non metteremo in campo una reazione seria - dura e cruda - a questa dittatura sarà davvero la fine. Non c'è più tempo da perdere. Bisogna organizzare ed attuare una ribellione.

Io non sono in vendita come tanti altri pennivendoli ammantati di tricolore! Non ho smarrito la mia dignità. Sapete quante volte hanno tentato di comprarmi con tanto denaro? Quelli che ci hanno provato sono andati a finire sotto processo. Sono stufo di regalare perle ai porci. Dalle mie parti si dice che quando un asino non vuole abbeverarsi e meglio lasciarlo stare per sempre. E' vero anche, come cantava De André che dal letame nascono i fiori.

Sono un uomo libero che lotta a testa alta!

giovedì 14 febbraio 2013

Finmeccanica:Commercio di armi con Paesi in guerra

FINMECCANICA:                                                                  Commercio di armi con Paesi in guerra, accordi economici da un miliardo di dollari.

 La più grande azienda pubblica italiana attiva nella produzione di armiFinmeccanica – abbia siglato a luglio un accordo quasi da un miliardo di dollari proprio con Israele. E, peraltro, questo non è nemmeno l’unico Paese di guerra con cui la società italiana è in affari. Emblematico anche il caso del Ciad.
 
di Carmine Gazzanni


19 luglio 2012. “Nell’ambito di un accordo di collaborazione tra il Governo italiano ed il Governo israeliano, Finmeccanica rende noto di avere sottoscritto oggi contratti per un valore pari a circa 850 milioni di dollari attraverso le società operative Alenia Aermacchi, Telespazio e SELEX Elsag”. Il comunicato della più grande azienda italiana attiva nel settore armi è chiaro: un contratto quasi miliardario di rifornimento armi a Israele. Quello stesso Israele che, proprio per via di ingiustificati attacchi missilistici e militari, si è reso responsabile negli ultimi giorni di più di 110 morti (la maggior parte civili).
Ma cosa prevede il contratto nel dettaglio? Come specificato dal comunicato stampa, sono ben tre le controllate di Finmeccanica chiamate in causa per l’accordo: Alena Aermacchi, Telespazio e Selex Elsag. Da parte di Alenia Aermacchi (controllata di Finmeccanica, produttrice di velivoli militari e civili, velivoli non pilotati di nuova generazione e aerostrutture per velivoli civili e militari, oltre che la trasformazione e revisione di aeromobili per i maggiori produttori mondiali) la fornitura di 30 velivoli da addestramento avanzato M-346. Nel suo complesso – considerando quindi velivoli, ma anche motori, manutenzione, logistica, simulatori e addestramento - solo questo accordo ha un valore complessivo di circa un miliardo di dollari. “La consegna del primo esemplare – si legge ancora nel comunicato stampa - è prevista per la metà del 2014”. Ergo: i rapporti tra Italia e Israele saranno ottimi ancora per molto tempo.
Non solo. Ecco che interviene la seconda controllata, Selex Elsag, che provvederà alla “fornitura dei sistemi di identificazione, comunicazione e dei computer per il controllo di volo dei 30 velivoli da addestramento avanzato M-346 (appunto quelli che saranno consegnati ad Israele, ndr)”. In pratica dunque l’Italia non solo costruirà i velivoli, ma si occuperà anche dei sistemi di controllo.
A questo punto, però, attenzione. L’accordo infatti, a ben vedere, è reciproco. E così, se l’Italia si farà carico dei velivoli per gli israeliani, questi ultimi faranno fronte ad altre esigenze italiane. Sempre nel comunicato, infatti, si legge che Selex Elsag si occuperà anche della “fornitura, per un valore di circa 41 milioni di dollari dei sottosistemi a standard NATO di comunicazione, link tattici e identificazione per due velivoli CAEW (Conformal Airborne Early Warning) destinati alla Forza Aerea italiana”. Il tutto avverrà tramite l’ausilio della società ELTA Systems Ltd, controllata proprio dalla Israel Aerospace Industries Ltd.
Ma andiamo avanti. L’altra controllata di Finmeccanica chiamata in ballo è Telespazio. Questa si occuperà dalla “fornitura, in qualità di prime contractor, al Ministero della Difesa italiano di un sistema satellitare militare ottico ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra, denominato OPTSAT-3000, per un valore superiore a 200 milioni di dollari”. Telespazio – si legge ancora - sarà responsabile della fornitura dell’intero sistema: dal satellite al segmento di terra, dai servizi di lancio e messa in orbita alla preparazione ed esecuzione delle attività operative e logistiche, fino ai test in orbita ed al commissioning. Ma ecco il punto: la realizzazione del satellite, la cui consegna è prevista nel 2015, sarà affidata alla società Israel Aerospace Industries/MBT Space Division.
Insomma, quello stesso Stato a cui oggi il ministro degli Esteri Terzi di Sant’Agata chiede il cessate il fuoco, è lo stesso in affari miliardari con il nostro Paese. Non c’è un controsenso in tutto questo? Quale forza e credibilità può avere la parola del ministro se dietro, invece, ci sono accordi economici di rilievo?Questo accordo rappresenta un’importante affermazione non solo di Finmeccanica e delle società operative Alenia Aermacchi, Telespazio e SELEX Elsag, ma dell’intero Sistema Paese”. Queste sono state le parole con cui Giuseppe Orsi, Presidente e Amministratore delegato di Finmeccanica, ha salutato la stipula del contratto. Eloquenti.

ESPORTAZIONI: DOPO I PAESI NATO, MEDIO ORIENTE E AFRICA - Ma d’altronde non c’è affatto da sorprendersi. Tutt’altro. La società italiana fa affari soprattutto proprio con quegli Stati di guerra verso cui sarebbe necessaria, da parte di un Paese democratico, una netta opposizione, economica prima ancora che politica. E invece niente. Secondo l’ultimo rapporto (2011) del Presidente del Consiglio dei Ministri “sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, nel corso del 2011 sono state rilasciate complessivamente da parte proprio del Ministero degli Affari Esteri ben 2.497 autorizzazioni. Di queste, circa le aree geopolitiche di destinazione delle esportazioni, il Medio Oriente occupa, insieme all’Africa Settentrionale, addirittura il secondo posto con il 24,03% di autorizzazioni di esportazione (dopo i Paesi Nato e Ocse con il 35,98%). A seguire, poi, Asia (22,94%), America Centro meridionale (9,77%) e America Settentrionale (4,59%).

IL CASO DEL CIAD - Come detto, dunque, oltre che in Medio Oriente, anche in Africa Settentrionale Finmeccanica gode di floridi accordi. Come quello reso noto solo pochi giorni fa grazie ad un’interrogazione parlamentare da Augusto Di Stanislao (Idv) riguardante l’accordo siglato dalla direzione armamenti aeronautici del Ministero della difesa e il Ciad. Il contratto prevedrebbe la fornitura di due esemplari C-27J «Spartan», bimotore a turbina adibito a velivolo militare di “trasporto tattico”. Scrive però il parlamentare: “il Ciad è un uno dei Paesi più poveri al mondo, l’aspettativa di vita dei suoi 11,5 milioni di abitanti è di appena 49,6 anni; la mortalità infantile sotto i 5 anni è del 209 per cento e il tasso di alfabetizzazione degli adulti è di appena il 33,6 per cento. Vige altresì ancora la pena di morte”. Denunce a riguardo, peraltro, sono arrivate anche da Amnesty International dato che nel Paese sono aumentati i casi di arresti e detenzioni illegali, così come di tortura, aggressioni ai danni di difensori dei diritti umani, giornalisti e sindacalisti. E, ancora, stupri e altre violenze nei confronti di donne. Per non parlare dei bambini, costretti sin da piccoli ad entrare nei gruppi armati locali. Ma niente da fare. In Africa, il gruppo Finmeccanica è ormai una delle più affermate fornitrici di sistemi per la guerra aerea. Ad oggi ha consegnato alle aeronautiche militari locali oltre 750 velivoli tra addestratori SF-260 ed aeromobili da trasporto tattico G-222 e C-47J. Solo al Sud Africa sono stati venduti più di 250 velivoli da addestramento e da attacco leggero MB-326 in varie versioni.

IMPORTAZIONI: ANCORA ISRAELE - Ma l’Italia non è certo un Paese che esporta soltanto. Anche se guardiamo all’importazione l’interesse italiano è tutt’altro che secondario. Nel rapporto già citato si legge che, nel corso del 2011, sono state rilasciate complessivamente 1.018 autorizzazioni all’importazione per una spesa di ben 760 milioni di euro. Ed è ancora il legame economico-militare tra Italia e Israele ad occupare un posto prediletto: “Gli Stati Uniti – si legge ancora nel dossier - sono stati i principali fornitori di materiali seguiti da Francia, Regno Unito e Germania. Le importazioni da Paesi extra NATO ed extra UE sono principalmente da Israele e dalla Svizzera”. Appunto.

Finmeccanica ha nominato nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Pansa. L'annuncio è giunto ieri in serata tramite un comunicato stampa del gruppo aerospaziale. Pansa succede a Giuseppe Orsi, travolto dallo scandalo sulle presunte tangenti da 51 milioni di euro allungate all'India per una commessa da 12 elicotteri, il cui pagamento è stato sospeso per ordine del governo indiano. La holding controllata dallo Stato ha poi aggiunto che, al fine di reintegrare il consiglio d'amministrazione, è indetta un'assemblea degli azionisti per il prossimo 2 aprile (15 aprile in seconda convocazione). La carica di Vice Presidente passa al Consigliere anziano e Lead Independent Director Guido Venturioni.

 Abilità economiche  saranno sicuramente utili per gestire la delicata questione legata allo stop dei trasferimenti sulla commessa indagata, dal valore di 556 milioni di euro. Cifra irrisoria paragonata ai 17 miliardi di fatturato, ma perdere un cliente strategico come l'India potrebbe pesare e non poco sulle strategie future di Finmeccanica.
L'Ammiraglio Venturioni è invece Amministratore dal luglio del 2005 e andrà a ricoprire il posto di Vice presidente. Nato a Teramo nel lontano 1934, è stato Capo di Stato Maggiore sia della Marina che della Difesa nei primi anni '90.
Nomine che garantiscono la continuità operativa del gruppo e fanno superare l'impasse legato alle turbolenze degli ultimi giorni.
 
E guarda caso dopo questo scandalo subito accorrono i francesi in aiuto dell'india,non e' strano?
Visto che ormai quasi tutto in italia sta diventando francese sia privato che pubblico.

Coincidenza o tempismo perfetto, due giorni dopo l'esplosione dello scandalo Finmeccanica e la rinuncia da parte del governo indiano alla maxicommessa di elicotteri al centro delle indagini, c'è chi è pronto ad approfittare della debolezza della holding.
Si è parlato soprattutto di affari nell'incontro di oggi tra il presidente francese Francois Hollande e il primo ministro indiano Manmohan Singh.
Al centro delle trattative c'è un maxiaffare da 11 miliardi di euro per l'acquisto di 126 jet francesi destinati all'aeronautica indiana. Secondo i termini dell'intesa, firmata a gennaio dello scorso anno, la compagnia francese Dassault Aviation consegnerà 18 velivoli da combattimento in condizione di 'Fly away' entro tre anni. Gli altri 108 velivoli dovranno invece essere costruiti dalla compagnia di Stato indiana Hindustan Aeronautics Ltd. Esperti indiani e francesi stanno ancora lavorando sui dettagli dei costi, tra cui le spese per le armi a bordo e le royalties per produrre aerei in India. Nel corso dell'incontro a Nuova Delhi, Hollande e Singh hanno anche assistito alla firma di quattro accordi di cooperazione su istruzione superiore, ferrovie, scambi culturali ed esplorazione spaziale.
I leader dei due Paesi hanno discusso anche un accordo separato per costruire un enorme complesso per la produzione di energia nucleare nell'ovest dell'India. Ad occuparsi del progetto, che includerà sei reattori, sono il gigante nucleare francese Areva e la compagnia di energia nucleare indiana. Una volta realizzato, il complesso da 9.900 Megawatt sarà il maggiore del mondo.
La commessa sugli elicotteri. E sempre oggi la francese Eurocopter filiale del consorzio Eads e leader del mercato nel settore degli elicotteri, ha concluso un accordo da 40 milioni di euro per la fornitura di apparecchi ec135 destinati all'operatore indiano Aviators India.
Si tratta di una prima commessa di sette elicotteri destinati ai servizi medici e di soccorso, con un'opzione per una seconda serie; Eurocopter è in trattative anche per un appalto di 197 elicotteri da ricognizione destinati alle forze armate indiane, un contratto valutato oltre un miliardo di euro.
Nel piano da 1 miliardo di euro, al momento, all'attivo c'è solo la vendita delle attività aeronautiche di Avio a General Electric, formalizzata il 21 dicembre scorso: un'operazione da 3,3 miliardi di euro, dalla quale Finmeccanica incassa 260 milioni, destinati alla riduzione del livello di indebitamento del gruppo.
- La prossima controllata ad uscire dalla sfera di controllo di Finmeccanica dovrebbe essere Ansaldo Energia, per la quale sono attese le offerte vincolanti. Tra i pretendenti per la società genovese che produce centrali elettriche, controllata al 55% da Finmeccanica e al 45% dal fondo statunitense First Reserve, ci sono i coreani di Doosan e quelli di Samsung.
- Nell'ambito del piano di dismissioni rientra anche la scelta di un partner tecnico per Ansaldo Breda, la controllata che produce treni, per la quale è in atto un piano di risanamento.
Ci sono inoltre diverse commesse per le quali Finmeccanica, attraverso le sue partecipate, è in gara e che non sono state ancora assegnate.
- In particolare, negli Emirati Arabi Uniti la fornitura, non ancora aggiudicata, dell'addestratore Alenia Aermacchi M346, una commessa da centinaia di milioni per la quale manca la sigla del contratto.
- Con la Libia sono siglati diversi contratti per i sistemi monitoraggio e controllo delle frontiere, ma solo alcune cose sono state realizzate e i contratti in parte devono ancora essere onorati.
- Infine ci sono le opportunità commerciali perseguite in Brasile, dove, tra le altre cose, Finmeccanica è in gara, insieme a Fincantieri, per la realizzazione di fregate, pattugliatori e navi logistiche per la Marina brasiliana. La commessa vede coinvolte molte aziende del gruppo Finmeccanica per la fornitura di equipaggiamenti e dotazioni.

martedì 12 febbraio 2013

Trattato di Velsen




Trattato di

Velsen del 18 ottobre 2007

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TRATTATO

Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea

EUROGENDFOR




Il Regno di Spagna,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Regno dei Paesi Bassi

e

la Repubblica Portoghese,

qui di seguito denominati le "Parti",

Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre

2004;

Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze,

firmato a Londra 1119 giugno 1951;

Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio

2001;

Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a

Helsinki il 1° agosto 1975;

Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale

militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali

e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro

della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del

Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e

civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale

contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

AI fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare

la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;




concordano




quanto segue:




Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo




1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea

operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da

elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i

compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.

2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,

alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui di

seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.




Articolo 2

Principi




Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita'

e di ripartizione dei costi.




Articolo 3 Definizioni




Ai fini del presente Trattato, l'espressione:

a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:

i) dal QG permanente;

ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di

autorita';

b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e

proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,

nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;

c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto

militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di

personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del

QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;

d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle

Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione,

successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altro

personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;

e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di

operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e

del controllo della missione;

f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri

delle Forze EGF;

g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che

governa EUROGENDFOR;

h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG

permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;

i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di

una missione EGF;

j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;

k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente;

l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o

transitano;

m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato ma

partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;

n) FAMILIARE indica:

i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;

ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del

personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a

condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi

registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e

conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato

ospitante;

iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del

convivente ai sensi del punto ii);

iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o

del convivente ai sensi del punto li).




Capo II

Missioni, ingaggio e schieramento

Articolo 4

Missioni e compiti




1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni

condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere

in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il

rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.

2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'

civile o del comando militare.

3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:

a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;

b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali

nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine

penale;

c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle

frontiere e attivita' generale d'intelligence;

d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i

colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;

e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;

f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;

g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.




Articolo 5

Inquadramento delle missioni




EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle

Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

(OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre

organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.




Articolo 6

Condizioni di ingaggio e di schieramento




1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta

dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato

per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e

l'organizzazione richiedente.

2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto

la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul

territorio delle altre Parti.

3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati

da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del

posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del

presente Trattato.




Capo III

Aspetti giuridici ed istituzionali

Articolo 7

CIMIN




1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle

Parti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla

composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno

definiti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.

2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. I

compiti generali del CIMIN sono i seguenti:

a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento

strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove

opportuno, con gli Stati contribuenti;

b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;

c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazione

per le posizioni chiave in seno al QG permanente;

d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della

presidenza;

e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;

f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal

Comandante EGF;

g) adottare le decisioni concernenti:

i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;

ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;

iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o

altri;

h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta

dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una

coalizione specifica;

i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti

organizzazioni internazionali, in particolare:

i) la designazione del Comandante della Forza EGF;

ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;

j) approvare la struttura del QG della Forza;

k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso di

schieramento;

l) stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12,

comma 3.

4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG

permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il

bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.

5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:

a) valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi

dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;

b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,

secondo quanto previsto dall'articolo 43;

c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo

quanto previsto dall'articolo 44.

6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso

adottato. Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti

principali:

a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;

b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;

c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo

conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del

corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od

operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;

d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a

garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture

e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita'

dello Stato ospitante;

e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno

finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;

f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.




Articolo 9

Capacita' giuridica




1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei

suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di

stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,

se necessario, comparire in giudizio.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal

Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad

agire per suo conto.

3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia

autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui

EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.

In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.




Capo IV

Infrastrutture del QG permanente

Articolo 10

Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante




1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le

infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture

sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.

2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la

disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, i

servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al

QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno

ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delle

Parti.




Articolo 11

Permesso di accesso




Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gli

addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,

ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del

QG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali

operazioni e alla sicurezza.




Capo V

Tutela delle informazioni

Articolo 12

Tutela delle informazioni




1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale

riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi

internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la

tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa

trasmessi.

3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni

internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati,

firmati ed approvati dalle Parti.




Capo VI

Disposizioni in materia di personale

Articolo 13

Osservanza delle leggi in vigore




Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi

in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di

EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattato

durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.




Articolo 14

Ingresso e soggiorno




Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche

relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari

non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli

stranieri.




Articolo 15

Aspetti medici e legali in caso di decesso




1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante o

dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento

giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato a

presenziare all'autopsia.

2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il

trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di

trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 16

Uniformi e armi

1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi

regolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure

specifiche.

2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,

altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli

ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Articolo 17

Patenti di guida

Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul

territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare

per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Articolo 18

Assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari

alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria

equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita'

competenti delle Parti.

Capo VII

Privilegi e immunita'

Articolo 19

Tributi e diritti doganali

1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta' appartenenti ad

EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso

ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione

indiretta.

3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'

esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.

4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di

immatricolazione ed automobilistiche.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.

6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di

EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione

non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro

territorio.

7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e'

previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere

soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro

pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il

rimborso.

8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che

costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita'.

9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi

natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 20

Privilegi individuali

1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda

stabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento del

primo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo

e per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo

Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a

motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o

acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione

dall'imposta sul volume d'affari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del

personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale

interessato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro un

anno dalla data del suo primo ingresso.

4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere

riesportati liberamente.

5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro

dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,

sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso

nello Stato ospitante.

Articolo 21

Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi

1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.

2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1

senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della

Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o

qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il

Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' con

attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per

entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi si

estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le

registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di

memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati

nel territorio delle Parti.

Articolo 22

Immunita' da provvedimenti esecutivi

Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua

disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro

detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio

delle Parti.

Articolo 23

Comunicazioni

1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso

delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.

2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di

inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,

che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.

3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono

essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

Articolo 24

Domicilio fiscale

Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QG

permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini'

dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' considerato

come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio

per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche ai

familiari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Stato

ospitante.

Capo VIII

Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare

Articolo 25

Giurisdizione penale e disciplinare

1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e

disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e

civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in

parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato

insieme a tali forze.

2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati

commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.

3. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione

esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle

leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato

d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi

alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle

leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche' sui loro familiari, nel caso

di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma

non in base alle leggi dello Stato d'origine.

5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:

a) le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorita' nell'esercizio

della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia

soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare

dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:

i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza di detto Stato o

reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta' del personale

militare o civile di detto Stato o di un familiare;

ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di

attivita' di servizio;

b) nel caso di reati di altra natura, le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente avranno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,

dovra' notificarlo alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Le

autorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in debita considerazione

la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altro

Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato

sono inclusi:

a) il tradimento nei confronti dello Stato;

b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali

di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita'

dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o

dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui

essi siano membri della forza dello Stato d'origine.

Articolo 26

Assistenza legale reciproca

1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza

o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la sua

giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.

2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno

tempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro

di una forza o di un membro civile o di un familiare.

3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia

nella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente

intendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'

la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.

4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini

necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il

sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali

oggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito

dall'autorita' che procede alla consegna.

5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi

sia concorso di giurisdizione.

6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita

considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'origine

relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante

o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi del

presente articolo.

Articolo 27

Rimpatrio, assenza e allontanamento

1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e'

rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita'

dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.

2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitante

o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno

giorni.

3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di

EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il

personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'origine

potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato

ospitante o dello Stato ricevente.

Capo IX

Indennizzi

Articolo 28

Rinuncia

1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di

danno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei

compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:

a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri

compiti previsti dal presente Trattato; o

b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro

equipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a

condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha

provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno

sia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.

2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di

ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.

3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decesso

dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale

danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.

4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere

l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito

dal CIMIN.

Articolo 29

Danno a terzi

1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai

beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal

presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso

dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di

attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:

a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in

base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per

quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;

b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di

indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'

fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;

c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una

sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da

detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;

d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara'

comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato

ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di

risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.

2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i

costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.

3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento

relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o

nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.

4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni

di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,

le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:

a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta

di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e

giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della

persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;

b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'

senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo

dello stesso;

c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettata

dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le

autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed

informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro

decisione e della somma corrisposta;

d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei

tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'

di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno

che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di

indennizzo.

Articolo 30

Esame delle circostanze

Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati

durante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo l'esame del rapporto sulle circostanze

predisposto dal Comandante EGF.

Articolo 31

Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di

ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo'

essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.

Articolo 32

Esperti tecnici o scientifici

Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una

delle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stia

svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di

EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Capo X

Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali

Articolo 33

Consiglio finanziario

1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da

ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni:

a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;

b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se

necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre

all'approvazione del CIMIN;

c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo

proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;

d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,

predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua

adozione;

e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno

superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio

finanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;

f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado di

risolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;

g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di

EUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.

3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione,

l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti

nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Articolo 34

Spese

1. Le attivita' di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:

a) spese comuni;

b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;

c) spese nazionali.

2. I diversi tipi di spese e le loro modalita' di finanziamento saranno definiti nelle regole

finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.

Articolo 35

Bilancio 1.

Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovra'

comprendere le entrate e le uscite.

2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il

QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attivita' di

EUROGENDFOR.

3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno

da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.

4. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 36

Revisione dei conti

Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai

rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali

potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in

possesso del personale di EUROGENDFOR.

Articolo 37

Appalti pubblici

1. EUROGENDFOR puo' indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai

principi in vigore nell'UE.

2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:

a) la pubblicazione di una gara di appalto e' di competenza del Comandante EGF;

b) sara' possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,

presso il CIMIN, che emettera' la sua decisione entro un mese.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle

gare d'appalto i concorrenti che:

a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non

intrattiene relazioni diplomatiche;

b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene

contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sara'

possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.

Articolo 39

Risoluzione delle controversie

Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente

Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

Articolo 40

Modifiche

1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra' essere modificato in

qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.

2. Qualsiasi modifica entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 46.

Articolo

41 Denuncia

1. Qualsiasi Parte potra', in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato,

dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositarlo.

2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da

parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di

denuncia.

Articolo 42

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra'

richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione

delle Parti, in conformita' all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera' lo Stato

richiedente della decisione delle Parti.

2. L'adesione avra' luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il

depositarlo del Trattato, che notifichera' la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte

e allo Stato che aderisce.

3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di

adesione, il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la

notifica fatta dal depositali () a tutte le Parti.

Articolo 43

Status di Osservatore

1. Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare,

potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di una

forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come

primo passo per l'adesione.

2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento

presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

Articolo 44

Status di Partner

1. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che

abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di

Partner.

2. Il CIMIN definira' i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

Articolo 45

Attuazione di accordi o intese
Il presente Trattato potra' essere integrato da uno o piu' specifici accordi od intese di

attuazione.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica,

fatta dal depositarlo a tutte le Parti, dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione.

Articolo 47

Depositario

Il Governo della Repubblica Italiana sara' il depositarlo e notifichera' a tutti gli Stati

firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione,

approvazione, adesione o denuncia. Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un

esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed

inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della

Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmettera' le copie autenticate

a ciascuna delle Parti.

Leggete anche il post:Eurogendfor

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